Convivenze di Fatto

  • Servizio attivo

Legge 20 maggio 2016 n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” che prevede la disciplina delle convivenze di fatto (commi 36 – 65 dell’art. 1)


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutte le persone maggiorenni, di qualsiasi sesso, che siano unite stabilmente da legami affettivi di coppia e che offrano reciproca assistenza morale e materiale. È necessario che le persone interessate siano residenti nel Comune di Mira e coabitino.

Descrizione

Legge 20 maggio 2016 n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” che prevede la disciplina delle convivenze di fatto (commi 36 – 65 dell’art. 1) dando la possibilità di costituire una convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, se residenti nel Comune e coabitanti.
Per le coppie iscritte al registro delle unioni civili del Comune di Mira, occorre manifestare nuovamente la volontà in applicazione della nuova legge nazionale, con la procedura sotto riportata.

Come fare

Per costituire una convivenza di fatto, le coppie interessate devono presentare una dichiarazione all'Ufficio Anagrafe del Comune di Mira. La dichiarazione deve attestare che i conviventi:

  1. Sono maggiorenni.
  2. Sono legati da un vincolo affettivo.
  3. Offrono reciproca assistenza morale e materiale.
  4. Sono residenti e coabitanti nel Comune di Mira.

Cosa serve

Per avviare la procedura di costituzione di una convivenza di fatto, è necessario presentare una documentazione specifica presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Mira. Le coppie iscritte al registro delle unioni civili del Comune devono manifestare nuovamente la loro volontà di costituire una convivenza di fatto in conformità con la legge nazionale del 20 maggio 2016, n. 76.

  • Documento di identità valido di entrambi i conviventi;
  • Compilazione del modulo di dichiarazione di convivenza di fatto, disponibile presso l'Ufficio Anagrafe o scaricabile dal sito del Comune di Mira;
  • Attestazione di residenza e coabitazione nel Comune di Mira;
  • Per le coppie già iscritte al registro delle unioni civili, dichiarazione di volontà conforme alla nuova normativa.

Cosa si ottiene

Una volta presentata e verificata la documentazione, l'Ufficio Anagrafe del Comune di Mira registra la convivenza di fatto. I conviventi ottengono un certificato attestante la loro convivenza di fatto, che ha rilevanza giuridica per tutti gli effetti previsti dalla legge.

Tempi e scadenze

Termine di conclusione del procedimentoPrevisti per legge

Quanto costa

Nessun costo a carico del cittadino.

Procedure collegate all'esito

Dopo la registrazione della convivenza di fatto, i conviventi devono informare l'Ufficio Anagrafe di qualsiasi variazione della loro situazione, come il cambio di residenza o la cessazione della convivenza. Le coppie possono, inoltre, stipulare un contratto di convivenza per regolare i rapporti patrimoniali, che deve essere redatto in forma scritta e autenticato da un notaio o un avvocato.

Per ulteriori informazioni o assistenza, è possibile contattare l'Ufficio Anagrafe del Comune di Mira tramite telefono o e-mail, oppure recarsi direttamente presso gli sportelli durante gli orari di apertura.

Accedi al servizio

Per questo servizio non è possibile procedere in modalità online. Per ulteriori informazioni puoi richiedere assistenza o contattare l'Ufficio Responsabile

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Documenti

Informativa convivenze di fatto

Scheda informativo sull'istituzione della convivenza di fatto.

Modulo richiesta cancellazione convivenza di fatto

Dichiarazione anagrafica per la cessazione della convivenza di fatto di cui all’art. 1 commi 36 e segg. L. 20.5.2016 n. 76

Modulo richiesta costituzione convivenza di fatto

Convivenza di fatto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell’art. 1, commi 36 e seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76

Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 03/07/2024, ore 09:06

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