Correzione e ricostituzione atti di stato civile

  • Servizio attivo

Il servizio permette di correggere errori materiali e di ricostituire atti di stato civile distrutti o smarriti, ampliando le competenze dell'Ufficiale dello Stato Civile.


A chi è rivolto

La richiesta può essere avanzata da chiunque ne abbia interesse dietro presentazione di idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti.

Descrizione

Modifiche introdotte dall’art. 25 del D.Lgs. n. 149 del 10/10/2022 in tema di correzione degli atti dello Stato Civile e di ricostituzione di quelli distrutti o smarriti come da circolare n. 22 del 01/03/2023 del Ministero dell’Interno. Passaggio di competenze dal Tribunale al Comune.

L’entrata in vigore è fissata al 28 febbraio 2023. Le nuove disposizioni si adottano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data mentre a quelli pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Le novità introdotte, che ampliano i poteri attribuiti all'Ufficiale dello Stato Civile per quanto attiene la correzione degli atti di stato civile, sono le seguenti:

  • comma 1 art. 98: L'Ufficiale dello Stato Civile, oltre alla correzione dell'errore materiale, può procedere, su istanza di chiunque ne abbia interesse, alla correzione degli atti formati quando emerge una discordanza tra le indicazioni in essi riportate e quelle risultanti da altri documenti rilasciati dalle autorità competenti. Tale correzione non può riguardare "i diritti di status derivanti dall'atto stesso o da esso evidenziati", dovendosi, in tali casi, far ricorso alla procedura di rettificazione ex art. 95 del menzionato D.P.R. n. 396/2000;
  • comma 2 bis art. 98: l'Ufficiale dello Stato Civile può procedere alla ricostituzione di un atto distrutto o smarrito, su istanza di chiunque ne abbia interesse o del Procuratore della Repubblica, ove disponga di sufficiente e idonea documentazione riguardante la formazione e i contenuti essenziali dell'atto, mentre in assenza di siffatti presupposti la ricostituzione degli atti permane nella competenza del tribunale.
  • art. 99: le disposizioni di cui all'art. 98 si applicano anche per gli atti di competenza dell'autorità diplomatica o consolare.

Come fare

Per fare richiesta al Comune di Mira è necessario fissare appuntamento via mail all’indirizzo statocivile@comune.mira.e.it oppure via pec all’indirizzo comune.mira.ve@pecveneto.it

Cosa serve

Per accedere al servizio è necessario:

  • Richiesta con documentazione rilasciata dalle autorità competenti.
  • Modulo di richiesta specifico.

Cosa si ottiene

Accesso al servizio.

Tempi e scadenze

scadenza diverse a seconda della  verifica della documentazione presentata.

Procedure collegate all'esito

Comunicazione della ricostituzione al procuratore della Repubblica e agli interessati.

Accedi al servizio

Per questo servizio non è possibile procedere in modalità online. Per ulteriori informazioni puoi richiedere assistenza o contattare l'Ufficio Responsabile

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

pec: comune.mira.ve@pecveneto.it

Documenti

Modulo richiesta correzione e ricostituzione atti di stato civile

Modulo per richiedere la correzione o la ricostituzione di un atto di stato civile. Richiede informazioni personali, dettagli sull'atto da correggere o ricostruire e documentazione allegata.

Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 03/07/2024, ore 07:47

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri
Skip to content