A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a madri residenti nel Comune di Mira, indipendentemente dalla loro cittadinanza, purché soddisfino i requisiti di reddito e non beneficino di altri trattamenti economici per la maternità o ne ricevano uno inferiore all'importo dell'assegno.
Requisiti
Possono presentare la domanda, entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato / in affido preadottivo, le madri:
- Residenti nel Comune di Mira;
- Con cittadinanza italiana / comunitaria / extracomunitaria in possesso di titolo di soggiorno;
- Con reddito ISEE non superiore al limite stabilito annualmente da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS;
- Non beneficiarie di alcun trattamento previdenziale oppure con un’indennità di maternità inferiore all'ammontare dell'Assegno di maternità (in questo caso potrà essere richiesta la differenza tra quanto già percepito e l'ammontare complessivo dell'Assegno di maternità).
Descrizione
L'Assegno di maternità, regolato dall'articolo 66 della Legge n. 448/1998, è una prestazione assistenziale che viene erogata alle madri per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo, a condizione che il minore non superi i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento. Questo beneficio è destinato a donne che non percepiscono alcun trattamento economico per la maternità dai loro datori di lavoro o che ricevono un trattamento di importo inferiore rispetto all'assegno previsto, coprendo quindi la differenza.
Come fare
Le interessate devono presentare la domanda presso un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionato con il Comune, portando un documento di identità valido, l'attestazione ISEE per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni e la documentazione relativa a qualsiasi trattamento economico per la maternità già percepito.
Cosa serve
Per accedere al servizio è necessario essere in possesso di:
- copia del documento d’identità in corso di validità
- attestazione ISEE per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni in corso di validità
- copia coordinate bancarie (codice IBAN) intestate o cointestate alla madre
- dichiarazione ente erogatore del trattamento economico o previdenziale percepito (solo in caso di richiesta della differenza tra indennità di maternità percepita e ammontare complessivo dell'Assegno di maternità).
Cosa si ottiene
Assegno di maternità
Tempi e scadenze
La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
Quanto costa
Non ci sono oneri a carico dei richiedenti per la gestione della pratica.
Procedure collegate all'esito
Si precisa che, per ottenere l'Assegno di maternità, in sede di elaborazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU, è necessario richiedere espressamente un ISEE per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.
Accedi al servizio
Per questo servizio non è possibile procedere in modalità online. Per ulteriori informazioni puoi richiedere assistenza o contattare l'Ufficio Responsabile
Condizioni di servizio
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