Rilascio degli elenchi anagrafici ai sensi dell’art.34, comma 1, del DPR 30/05/1989 n.223 che stabilisce: “Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di
anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente” e dell’art.177, comma 1, del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 che recita: ” Il comune puo' utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale”;